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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “
AMBARADAN SOTTO-SOPRA”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "AMBARADAN SOTTO- SOPRA" in forma d'associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione.
L'Associazione avrà durata illimitata.
L'Associazione fissa la propria sede in TRAVAGLIATO (BS).
L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.
L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione "AMBARADAN SOTTO-SOPRA" è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo assistenziale sociale locale.
Il conseguimento delle finalità sociali si realizza attraverso aiuti materiali di ogni genere, come denaro, generi alimentari, indumenti, farmaci, generi vari, attrezzature sanitarie a favore di soggetti che si trovano in stato di difficoltà o di svantaggio in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari, di indigenza, di malattia o di emarginazione.

L'Associazione pertanto, a mero titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.
L'attività dell'Associazione sarà svolta soprattutto nell’ambito del Comune e della Provincia di Brescia, ma potrà essere estesa al territorio regionale e nazionale in occasione di iniziative specifiche.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

ART. 5 - Adesione


L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il sodo.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'assodato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini dei perseguimento degli scopi dell'Associazione.
L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è, infatti, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione stessa. Al volontario sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti disciplinati dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 6 - Perdita della qualità di socio


La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è chiamata a ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.
Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 - Obblighi assicurativi

L'Associazione predispone per i propri aderenti che prestano attività di volontariato idonee coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:


ART. 9 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte affannò: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, al entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
L'avviso deve contenere (Indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 - Oggetto delle delibere assembleari


L'Assemblea:

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

ART. 12- Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ART. 13 - Votazioni L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista.
Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.
L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci
Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali delia vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla toro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'Immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alia pronuncia del Collegio stesso.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione aita prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

ART. 15 - Il Presidente dei Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eietto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre anni.
L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 16 - II Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'Impedimento del Presidente.

ART. 17 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e dei Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 18 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi. Il Collegio Sindacale alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni membro può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio potrà verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento dei consuntivo.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 19 - Risorse economiche e patrimonio

L’Associazione tre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

Il patrimonio dell'Associazione si compone di beni immobili e di beni mobili.
                             Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso
la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a
compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 - Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un
bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per fa loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'art.5 comma 4 della Legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

ART. 23 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dal due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
GlI arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 24 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I, Titolo II del Codice Civile e, in subordine, a quelle previste dalla normativa specialistica di settore.